

L'ASSOCIAZIONE
LO STATUTO DI ASSICOV
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set 25
2010
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L'agenzia di viaggi va dal cliente: i promotori e i consulenti di viaggio leggi tutto... |
mag 12
2010
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A Milano conferenza stampa di Assicov leggi tutto... |
dic 1
2009
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nov 3
2009
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Lo statuto di ASSICOV
Titolo I
Istituzione e finalità
Art. 1 Denominazione
1. È costituita l'Associazione Italiana Consulenti di Viaggio, la quale può assumere la
definizione abbreviata di ASSICOV.
2. L'Associazione l'espressione unitaria dei professionisti che, a diverso titolo e in
forma diversa, esercitano l'attività qualificata di Consulente di Viaggi, con l'apporto
di competenze professionali specifiche.
3. Per Consulente di Viaggi si intende il libero professionista che, senza vincolo di
dipendenza e/o subordinazione, collabora con una agenzia di viaggi, detta Agenzia
Ospite, al fine di veicolare all'agenzia medesima quella clientela che lo stesso
Consulente assiste nell'individuazione della soluzione ideale di viaggio e/o vacanza.
4. l'Associazione aderisce all' Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle
professioni della Provincia di Milano (di seguito Unione), ai sensi dell'art. 3 dello
Statuto di detta Unione, della quale condivide finalità, principi ispiratori e regole di
comportamento accettandone lo Statuto.
Art. 2 Sede e Durata
1. L'Associazione ha sede a Milano, presso l'Unione.
2. Essa è costituita a tempo indeterminato
Art. 3 Finalità
1. L'Associazione è istituita allo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi
economici, morali e sociali dei professionisti aderenti.
2. In particolare essa:
a) tutela ed assiste gli iscritti, nonché promuove le condizioni e assume tutte le altre
iniziative necessarie ed opportune per la loro formazione e per la difesa dei loro
interessi;
b) promuove e favorisce la figura e l'attività professionale dei Consulenti di Viaggio;
c) contribuisce alla preparazione professionale dei Consulenti di Viaggio, con tutte le
iniziative ritenute necessarie ed opportune;
d) promuove tutte le azioni necessarie ed opportune per ottenere l'approvazione di
leggi adeguate al recepimento ed allo svolgimento della professione di Consulente di
Viaggio;
Inoltre:
e) elabora il codice etico del consulente di viaggio e costituisce un Osservatorio
f) cura la formazione, l'informazione e l'aggiornamento professionale e generale dei
soci, organizzando a questo scopo, appositi corsi per il rilascio di attestazioni di
qualità ed efficienza professionale;
g) favorisce le iniziative e scambi di conoscenza utili alla valorizzazione della
professione degli associati favorendone l'aggregazione;
h) attraverso e di concerto con l'Unione rappresenta, interpretandone e tutelandone gli
interessi, i consulenti di viaggio nei confronti dei soggetti istituzionali, sociali e
politici, individuali e collettivi, pubblici e privati, opponendosi all'abusivismo e
promuovendo forme di attività riconosciute;
i) favorisce e stimola opportunità di viaggi professionali e di istruzione attraverso la
collaborazione ed il sostegno dei Tour Operator e/o altri enti.
l) attraverso e di concerto con l'Unione, designa e nomina i propri rappresentanti o
delegati in enti, organismi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva dei
professionisti associati sia costituita o ammessa;
m) attraverso e di concerto con l'Unione, promuove la costituzione, o se già costituiti,
partecipa ed aderisce a organismi di qualsiasi forma giuridica ad eccezione di altri
organismi sindacali aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite
dall'Unione, che svolgono attività direttamente o indirettamente funzionali al
conseguimento dei fini associativi;
n) svolge ogni altro compito affidato dalla leggi o dalle deliberazioni degli organi
sociali.
3) L'Associazione non ha fini di lucro
4) Essa organizzazione sociale autonoma e non pu avere vincoli con partiti o
movimenti politici.
TITOLO II
Soci
Art. 4 Requisiti.
1. Possono aderire all'Associazione gli operatori che esercitano la professione di
consulente di viaggio in forma esclusivamente personale, senza vincolo di
dipendenza e senza organizzazione d'impresa salvo quanto previsto ai commi 3 e
4. Ai fini dell'adesione sarà necessario che l'Agenzia di Viaggio Ospite, con cui il
Consulente collabora, rilasci all'Assicov una dichiarazione standard, predisposta a
tal fine dall'Assicov stessa.
2. Fino alla data del 15 Novembre 2009, il consulente di viaggio può aderire
all'Assicov, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, dichiarando sotto la
propria responsabilità, di svolgere la professione da almeno un anno. Dopo tale
data l'adesione all'associazione è subordinata alla verifica della preparazione
professionale del candidato, tramite un test di ammissione, da svolgersi anche online.
3. Nel caso di esercizio della professione con organizzazione d'impresa, il consulente
di viaggio può aderire a titolo esclusivamente personale.
4. Possono altresì aderire all'Associazione coloro che esercitano presso imprese,
attività di carattere professionale analoghe a quelle di cui al comma 3 art.1 del
presente Statuto, anche con vincolo di dipendenza purché la loro attività si svolga
almeno per il 50% fuori dai locali commerciali.
Art. 5 Adesione.
1. Il rapporto associativo si costituisce per effetto e dal momento della delibera di
accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di adesione del
consulente di viaggio.
2. Avverso il rigetto della domanda di adesione, è ammesso il ricorso al Presidente, il
quale decide inappellabilmente.
3. il rapporto associativo si costituisce per l'esercizio sociale in corso al momento
dell'accettazione di cui al comma 1 e per due anni successivi, rinnovandosi
tacitamente alla scadenza di biennio in biennio salvo quanto disposto dall'art. 9 del
presente Statuto.
Art. 6 Domanda
La Domanda di adesione è fatta per iscritto al Consiglio Direttivo e, pena l'irricevibilità,
deve contenere:
a) la dichiarazione di piena conoscenza e totale accettazione del presente statuto;
b) la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati
personali ai sensi delle disposizioni di legge a tutela della riservatezza;
c) l'impegno alla corresponsione dei contributi associativi, di cui all'art. 29 del presente
Statuto e nei termini previsti.
d) La dichiarazione di cui all'art.4 comma 1
e) L'autocertificazione di cui all'art.4 comma 2 o l'attestato del buon esito del test, di
cui al medesimo art.4 comma 2.
Art. 7 Diritti e doveri
1. Il Socio ha diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal
presente Statuto, a fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione e
di ogni altro servizio erogato dall'Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di
parola e di voto in Assemblea.
2. Il socio ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi
di corrispondere ai contributi sociali e di partecipare alla vita associativa.
3. I soci che ricoprono cariche associative hanno il dovere di adempiere ai compiti ad
esse inerenti con lealtà, probità e diligenza.
Art. 8 Cessazione
1. Il rapporto associativo cessa per effetto di:
a) recesso;
b) esclusione;
c) decadenza;
d) morte del socio.
Art. 9 - Recesso.
1. Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta, indirizzata
al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il terzo mese antecedente la scadenza dei
periodi di cui all'art. 5 comma 3 del presente Statuto.
2. Il recesso diviene efficace al termine dei ridetti periodi.
Art. 10 - Esclusione.
1. Il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione del socio a seguito di:
a) gravi violazioni dei doveri di cui all'art. 7 del presente Statuto;
b) morosità nel pagamento dei contributi associativi.
c) Grave violazione del codice etico di cui all'art.3 del presente Statuto.
2. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. A e C, può essere deliberata solo
se il socio sia stato invitato per iscritto a presentarsi presso il Consiglio Direttivo per
essere sentito a sua discolpa.
3. Avverso la delibera di esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. A e C, è dato
ricorso al Presidente , da proporsi, a pena della decadenza, entro venti giorni dalla
comunicazione della decisione.
4. L'esclusione per le cause di cui al comma 1, lett. B, può essere deliberata solo
previa messa in mora del socio moroso, con invito a sanare la morosità .
5. Resta impregiudicata la facoltà dell'Associazione di recuperare coattivamente i
crediti maturati.
6. L'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della relativa delibera
del Consiglio Direttivo.
Art. 11 Decadenza.
1. La decadenza si verifica, di diritto, a seguito della perdita, da parte del socio, dei
requisiti relativi all'esercizio dell'attività di cui all'art. 4, comma 1 del presente
Statuto.
Art. 12 Effetti economici del recesso.
1. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul fondo sociale ed tenuto al
pagamento dei contributi associativi maturati fino alla data di efficacia del recesso o
dell'esclusione e non corrisposti.
TITOLO III
Organi Associativi
Capo I
Istituzione
Art. 13 Determinazione.
1. Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Capo II
Assemblea
Art. 14 Composizione e Convocazione.
1. L'Assemblea è l'organo collegiale dell'Associazione, cui sono chiamati a
partecipare tutti i soci.
2. Essa è convocata in seduta ordinaria, una volta l'anno, entro il 30 di giugno.
3. L'Assemblea è convocata, in seduta straordinaria, con deliberazione del Consiglio
Direttivo.
4. L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata con avviso scritto a
mezzo fax o via e-mail, spedito con almeno venti giorni di anticipo rispetto alla data
della riunione.
5. L'avviso contiene:
a) l'indicazione del giorno, ora e sede della riunione in prima convocazione;
b) l'indicazione relativa alla seconda convocazione, che può essere fatta per lo stesso
giorno;
c) l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.
Art. 15 Validità delle riunioni.
1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, personale o per
delega, della metà più uno dei soci.
2. L'Assemblea è valida in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci
presenti, personalmente o per delega.
3. L'Assemblea, anche in seconda convocazione, può validamente deliberare in
materia di modifiche statutarie solo se è presente, personalmente o per delega,
almeno la maggioranza dei soci iscritti.
4. Ciascun socio può rappresentare per delega in Assemblea non più di altri due soci.
5. L'Associazione deve comunicare all'Unione le modifiche del proprio Statuto.
6. Lo scioglimento è deliberato in seduta straordinaria, la quale dovrà essere costituita
da almeno i quattro quinti dei soci.
Art. 16 Svolgimento.
1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dellAssociazione o dal Vice-Presidente o
da altro socio da essi designato.
2. Il Presidente dell'Assemblea dirige i lavori, sovrintende all'ordinato e proficuo
svolgimento dei medesimi, dà e toglie la parola, mette ai voti le proposte.
3. Il Presidente nomina un segretario dell'Assemblea, scelto tra i non soci.
4. Il Segretario dell'Assemblea redige il verbale dei lavori e lo controfirma dopo la
sottoscrizione del Presidente del consesso.
Art. 17 Deliberazioni.
1. L'Assemblea vota in modo palese per alzata di mano, tranne per le votazioni
riguardanti le nomine nelle quali il voto espresso in modo segreto, per schede.
2. Le deliberazioni assembleari sono approvate a maggioranza dei voti espressi,
senza computare gli astenuti.
3. Le deliberazioni aventi oggetto modifiche allo Statuto sono approvate con la
maggioranza assoluta dei voti.
4. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con almeno i due terzi dei voti.
Art. 18 Funzioni.
1. L'Assemblea:
a) stabilisce gli indirizzi della politica sindacale e associativa, vincolanti per tutti i soci;
b) elegge ogni quattro anni il Consiglio Direttivo;
c) delibera in ordine alle modifiche allo Statuto e allo scioglimento dell'Associazione;
d) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno.
Capo III
Consiglio Direttivo
Art. 19 Composizione.
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da altri cinque
eletti dall'Assemblea a norma dell'art. 18, lett. b del presente Statuto.
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo coopta altri tre Consiglieri tra i
soci.
Art. 20 Convocazione.
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno e ogni qual
volta lo reputi opportuno.
2. Il Presidente convoca altresì il Consiglio Direttivo quando ne sia fatta richiesta
scritta da un terzo dei consiglieri, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L'avviso di convocazione reca l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e
l'ordine del giorno della seduta.
Art. 21 Validità delle deliberazioni.
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente personalmente la metà
più uno dei Consiglieri.
2. Non sono ammesse deleghe.
3. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti espressi senza computare
gli astenuti.
4. In caso di parità , nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle votazioni
segrete non si considera raggiunto alcun tipo di deliberazione.
Art. 22 Funzioni.
1. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'Assemblea e determina le linee
dell'azione associativa.
2. Esso inoltre:
a) Elegge tra i propri membri il Presidente
b) Elegge su proposta del Presidente il Vicepresidente
c) Delibera in ordine all'ammissione dei soci;
d) Adotta provvedimenti di esclusione di cui all'art. 10;
e) Designa i rappresentanti dell'Associazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. l, del
presente Statuto;
f) Convoca l'Assemblea straordinaria;
g) Delibera in ordine del funzionamento dell'Associazione;
h) Ratifica la nomina del segretario dell'Associazione indicata dallUnione.
Capo IV
Presidente
Art. 23 Funzioni.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza, sostanziale e processuale,
dell'Associazione.
2. Egli inoltre:
a) attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari al
conseguimento dei fini sociali;
b) convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) propone per la nomina il Vicepresidente, scegliendolo tra i componenti del Consiglio
Direttivo;
d) propone, ove lo ritenga opportuno, le cooptazioni di cui allart. 19, comma 2 del
presente Statuto;
e) compie tutti gli atti reputati necessari nell'interesse dell'Associazione e non riservati
ad altri organi dal presente Statuto;
f) esercita, ove occorra, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo alla ratifica dello
stesso, nella sua prima riunione, i provvedimenti adottati;
g) può delegare al Vicepresidente particolari funzioni di sua competenza oltre quelli ad
essi spettanti autonomamente;
h) si avvale dell'Unione nella facoltà di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, di
nominare avvocati;
Art. 24 Eleggibilità e vacanza.
1. Il Presidente uscente rieleggibile non oltre il terzo mandato consecutivo.
2. In caso di vacanza del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni in via
interinale e convoca, entro novanta giorni dalla vacanza, l'Assemblea per l'elezione
del nuovo Presidente, il cui incarico ha termine alla scadenza del quadriennio di
durata degli organi collegiali.
Il Segretario
Art. 27 Compiti
1. Il segretario viene nominato dal Presidente dell'Unione sentito il parere del
Presidente dell'Associazione.
2. È responsabile degli uffici e dei servizi dell'Associazione.
3. Egli, pertanto:
a) Adotta le disposizioni necessarie ad assicurare il regolare funzionamento
degli uffici e l'efficiente prestazione dei servizi dell'Associazione;
b) Dirige il personale;
c) Coadiuva il Presidente nonchè gli organi collegiali nell'espletamento delle loro
attività;
d) Partecipa alle riunioni degli organi collegiali, dei quali, salva diversa
disposizione del Presidente, redige il verbale.
Titolo V
Patrimonio sociale
Art. 28 Amministrazione
1. L'Unione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 3, del proprio Statuto,
amministra l'Associazione.
Art. 29 Contributi
1. I contributi associativi a carico dei soci sono deliberati dal Consiglio Direttivo
dell'Associazione, su conforme proposta dell'Unione ed in ottemperanza allo
Statuto della stessa.
2. Su proposta dell'Unione, il Consiglio Direttivo stabilisce, altresì, modalità e termini
per la corresponsione dei ridetti contributi.
Art. 30 Esercizio sociale
1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Titolo VI
Disposizioni finali
Art. 31 Regolarità contributiva
1. L'esercizio dei diritti sociali di cui all'art. 7 del presente Statuto condizionato
al pagamento dei contributi associativi maturati e scaduti.
Art. 32 Presidenza dellAssemblea
1. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni di cui
all'art. 16, comma 1, sono esercitate dal membro del Consiglio Direttivo più
anziano d'età.
Art. 33 Applicazione analogica
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dello Statuto Unione che regolano casi simili o
materie analoghe.
Titolo VII
Norme transitorie di prima applicazione
Art. 34 Organi
1. In sede di prima applicazione il Presidente e il Consiglio Direttivo, sono
individuati e nominati nell'atto costitutivo dell'Associazione.
2. Gli Organi individuati e nominati ai sensi del comma 1, restano in carica fino
all'Assemblea elettiva di cui al successivo art. 35.
Art. 35 Prima Assemblea elettiva
1. Scaduti quattro anni dalla data dell'atto costitutivo, il Presidente convoca
l'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, ai sensi del Titolo III del
presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà essere svolta entro 60 giorni dalla data della
convocazione.
Art. 37 Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data dell'atto costitutivo.
